Statuto
“DBA Don Bosco Arcobaleno” - Associazione Sportiva Dilettantistica
STATUTO (adeguamento all’art. 90 L.289/02 e succ.ve modificazioni)
ARTICOLO 1 - Denominazione e Sede
E’ costituita un’Associazione Sportiva dilettantistica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile denominata “DBA Don Bosco Arcobaleno Associazione Sportiva Dilettantistica”.
L’Associazione ha sede legale in Padova Via S. Camillo de Lellis, 4 (PD).
La variazione della sede legale potrà essere deliberata dall’Assemblea straordinaria dei Soci.
ARTICOLO 2 – Scopo
L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o delle Federazioni Sportive riconosciute se da questo delegate, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva dilettantistica connessa alle discipline del pattinaggio, pallacanestro, ginnastica, pallavolo, arti marziali, danza, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata, impegnandosi, a tutela della salute degli Atleti, alla repressione dell’uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività sportivo-agonistiche.
Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri Soci e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell’attività sociale. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 25 della legge n. 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell’ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti della FIHP, FIP, FIPAV, FIJLKAM, FIDS, FGdI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l’Associazione stessa delibera di aderire.
L’Associazione richiederà il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI nei modi e nelle forme che vengono stabilite dallo stesso Ente, dalla FIHP, FIP, FIPAV, FIJLKAM, FIDS, FGdI e comunque dalla Federazione o dall’Ente di Promozione cui l’Associazione intende aderire.
L’Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della FIHP, FIP, FIPAV, FIJLKAM, FIDS, FGdI e comunque della Federazione o Ente di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate.
L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e Tecnici sportivi tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
L’Associazione intende sviluppare le dimensioni ludiche, educative, sociali, culturali dello sport ispirandosi esplicitamente alla visione cristiana, al sistema formativo di Don Bosco e agli apporti della tradizione educativa salesiana.
L’Associazione intende inserire il proprio intervento ed interesse nel più ampio orizzonte politico possibile, favorendo contatti e collaborazioni con altri settori della cultura, della scuola, del turismo e del tempo libero.
ARTICOLO 3 – Durata
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, come previsto dall’art. 21 del presente statuto.
ARTICOLO 4 – Ammissione dei Soci
Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali, sia ricreative che sportive, svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della FIHP, FIP, FIPAV, FIJLKAM, FIDS, FGdI, o di qualunque delle F.S.N. o degli E.P.S. a cui l’Associazione è affiliata e dei loro organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Ogni decisione in merito all’ammissione di nuovi soci è rimessa al Consiglio Direttivo al quale ciascun aspirante socio è tenuto a formulare apposita domanda. Su di essa il Consiglio dispone con delibera motivata contro la quale, in ogni caso, è ammesso appello all’Assemblea degli associati specificatamente convocata ai sensi dell’art. 13 del presente statuto.
Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa, fatto salvo il diritto di recesso dell’associato.
L’Associazione s’impegna a tesserare alla FIHP, FIP, FIPAV, FIJLKAM, FIDS, FGdI o ad altra Federazione Sportiva Nazionale (F.S.N.) o Ente di Promozione Sportiva (E.P.S.) per le relative discipline di appartenenza tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti.
ARTICOLO 5 - Soci e le loro categorie
I Soci si distinguono in:
- Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva, dando vita all’Associazione;
- Soci Atleti: sono i Soci che svolgono attività agonistica e sportiva;
- Soci Tecnici: sono gli allenatori ed istruttori che in ottica di volontariato che ispira l’associazione prestano la propria opera nella conduzione delle varie attività sportive. Essi non pagano la quota associativa annuale;
- Soci Benemeriti: sono coloro che per riconosciuti e particolari servigi all’Associazione ricevono tale carica dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- Soci Ordinari: coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
Detta distinzione, puramente formale ed utile unicamente a fini interni all'Associazione, non implica alcuna differenziazione con riferimento al rapporto associativo. Tutti gli associati hanno infatti eguali diritti così come lo stesso rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme ed indistinto nei confronti di ciascun associato, finalizzato com’è a garantirne la massima ed effettiva partecipazione.
Il numero degli Associati è illimitato.
ARTICOLO 6 - Diritti dei Soci
Ciascun socio può:
- frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione;
- prendere parte alle competizioni sportive promosse dall’Associazione e da altri Enti sotto i colori dell’Associazione;
- partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
- intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio Direttivo;
- partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di Socio;
- esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- assumere incarichi nell’associazione, purché non si trovino in condizioni di incompatibilità alla luce dell’art. 11 del presente statuto;
- esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello statuto sociale.
Tutti i Soci possono presenziare alle Assemblee sociali tuttavia hanno diritto di voto e godono dell'elettorato attivo e passivo i soli soci maggiori d’età. Le prerogative di cui ai precedenti punti 5, 6, 7, 8 verranno pertanto automaticamente riconosciute all’associato sin dalla prima assemblea successiva al raggiungimento della maggiore età.
ARTICOLO 7 – Doveri dei Soci
Tutti i Soci hanno il dovere di:
- osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva;
- mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione ed al di fuori di essa;
- versare puntualmente le quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
ARTICOLO 8 - Decadenza dei Soci
I Soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre 1 mese dal ricevimento della diffida da parte del Consiglio Direttivo;
- radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che tenga una condotta contraria allo spirito ed ai principi del sodalizio nonché sportivi in genere;
- scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 21 del presente Statuto;
- decesso.
Al Socio dimissionario non verrà rimborsata la quota associativa versata alla Società a norma di Statuto.
Il provvedimento di radiazione di cui al precedente punto 3 si perfeziona solo con il concorso della ratifica dall’Assemblea ordinaria. A detta adunanza dev’essere convocato il socio destinatario del provvedimento affinché possa fornire spiegazioni sugli addebiti a lui mossi. Fino alla delibera dell’Assemblea degli Associati convocata per la ratifica, il socio si intende automaticamente sospeso ai sensi dell’art. 10 dello Statuto associativo, come sospesi sono gli effetti del provvedimento di radiazione che il Consiglio Direttivo abbia emesso.
ARTICOLO 9 - Sanzioni per i Soci
In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio Direttivo può infliggere al Socio le seguenti sanzioni:
- avvertimento;
- ammonizione;
- diffida;
- ammenda;
- sospensione dall’attività associativa;
- radiazione.
Il Socio moroso potrà essere radiato con delibera del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art. 14 del presente Statuto.
ARTICOLO 10 - Quote Sociali
Tipi di quote:
- Quota associativa annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che può essere differenziata a seconda della categoria di appartenenza dei Soci o dei servizi da loro utilizzati.
- Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
- Ogni Socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile a terzi, fatto salvo il caso di morte.
ARTICOLO 11 - Elezione delle cariche socilai. INCOMPATIBILITA’.
Le cariche sociali hanno la durata di 3 anni. Esse sono ricoperte a titolo onorifico e svolte a titolo gratuito.
Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione. L'elezione degli organi della Associazione è basata sulla massima libertà di partecipazione all'elettorato sia attivo che passivo.
Tutte le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto o palese a discrezione dell’Assemblea dei Soci.
Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative e che:
- non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
- non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
ARTICOLO 12 - Organi dell'Associazione
Gli organi sociali sono:
- l'Assemblea generale dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 13 – Assemblea generale dei Soci
L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sedute ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Essa è anche organo giudicante dell’Associazione e delibera, in ultima istanza, sulle controversie inerenti il rapporto associativo, le cariche e le deleghe da lei attribuite, su qualunque obbligazione riconducibile all’Associazione o argomento che interessi la vita sociale, pur non previsto dal presente Statuto.
Le decisioni dell’Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.
1. Attribuzioni dell’Assemblea
Spetta all’Assemblea degli associati, riunita in seduta ordinaria:
- approvare, entro quattro mesi dalla conclusione dell’esercizio sociale, il rendiconto economico e finanziario a consuntivo, il bilancio preventivo per l’anno in corso nonché la relazione morale e sportiva dell'anno sociale concluso;
- nominare il Presidente dell’Associazione;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla ratifica delle proposte di radiazione;
- ogni altra delibera attinente il conseguimento e la realizzazione dello scopo associativo, ogni attribuzione riguardante il rapporto associativo, la vita e le obbligazioni dell’associazione in genere che non siano già devolute all’assemblea straordinaria;
Allorché appositamente riunita in seduta straordinaria, l’Assemblea delibera altresì in merito:
- alla approvazione ed alla modifica dello Statuto associativo;
- allo scioglimento dell’Associazione ed alle modalità liquidatorie;
- ad atti e contratti aventi ad oggetto diritti reali immobiliari;
2. Convocazione
L’Assemblea Generale dei soci viene convocata dal Presidente. Essa può altresì essere convocata dal Consiglio Direttivo con delibera assunta a maggioranza dei suoi componenti oppure dalla maggioranza assoluta degli associati con domanda scritta presentata al Presidente in cui si indichino per punti gli argomenti da discutere (“ordine del giorno”). La convocazione deve indicare il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza nonché gli argomenti da discutere all’ordine del giorno. Essa dev’essere comunicata per iscritto almeno 15 giorni prima dell’adunanza, se l’assemblea si riunisce in seduta ordinaria, oppure almeno 7 giorni prima, laddove invece sia convocata un’assemblea straordinaria. A discrezione del Presidente, la comunicazione può avvenite nelle seguenti modalità:
- individualmente a mezzo posta ordinaria o elettronica;
- a mezzo affissione di apposito avviso nella bacheca della società e nei luoghi di svolgimento dell’attività sociale.
L'Assemblea dev’essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
3. Partecipazione all’Assemblea e diritto di voto
Prendono parte alle Assemblee Generali dell’Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua purché non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Hanno diritto a votare nelle assemblee i soli associati maggiorenni (art. 6). Il Consiglio Direttivo delibera l'elenco degli Associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.
Il Socio impossibilitato a prender personalmente parte all’adunanza può intervenire in assemblea rilasciando delega scritta ad altro associato; tale facoltà, tuttavia, non è mai ammessa nell’assemblea deputata a deliberare lo scioglimento dell’associazione (art. 21). In ogni caso ciascun associato non può mai esprimere in assemblea più di due voti, compreso il proprio.
4. Funzionamento dell’assemblea
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L'Assemblea nomina un Segretario e, se convocata con finalità elettive, due scrutatori scelti tra gli associati che non siano candidati alle cariche sociali.
L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
Il Consiglio Direttivo mette a disposizione di tutti gli Associati una copia della delibera assunta con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.
5. Costituzione delle assemblee e validità delle deliberazioni
L’Assemblea riunita in seduta ordinaria è validamente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto. Essa delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti.
L’assemblea riunita in seduta straordinaria è validamente costituita con l’intervento di tanti soci che rappresentino i 2/3 degli associati aventi diritto di voto. Essa delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti.
L’Assemblea che non sia validamente costituita alla luce dei commi che precedono dev’essere, in un giorno successivo ed entro breve termine, nuovamente convocata. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti. Tuttavia:
- qualora l’assemblea straordinaria abbia a deliberare modifiche allo Statuto associativo, occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti o rappresentati;
- qualora l’assemblea straordinaria abbia invece a deliberare lo scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, la delibera si considera validamente assunta solo con il concorso del voto favorevole dei 3/4 degli associati aventi diritto di voto.
Ciascun associato può esprimere nella votazione un solo ed unico voto, fatto salvo quanto disposto dal presente Statuto in materia di rappresentanza dell’associato impossibilitato a presenziare (art. 12, punto 3).
ARTICOLO 14 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, e da un numero di consiglieri variabile da 4 a 10, determinato dall’Assemblea dei Soci. Tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci 1 (uno) sarà Atleta ed 1 (uno) Insegnante Tecnico (se previsto dalle norme federali).
1. Elezione e durata dell’incarico
Nell’Assemblea generale ordinaria degli associati che elegge il Consiglio Direttivo ogni socio potrà votare esprimendo al massimo 8 (otto) preferenze. Saranno designati consiglieri i primi della graduatoria purché in possesso dei requisiti di eleggibilità.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:
- il Vice Presidente;
- il Segretario/Tesoriere;
Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
2. Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- redigere il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione annuale dell’Assemblea ordinaria dei Soci entro i termini stabiliti dal presente Statuto;
- redigere una relazione tecnico-sportiva dell’anno precedente da sottoporre all’Assemblea stessa;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- deliberare la radiazione degli associati per motivi di comportamento o morosità;
- adottare provvedimenti sanzionatori verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e dare attuazione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- applicare tutti i regolamenti del presente Statuto;
- impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell’Associazione nei limiti dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell’Assemblea sociale;
- stabilire l’importo delle quote sociali e i termini di pagamento;
- deliberare su ogni argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell’Assemblea, su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
- stipulare accordi di pubblicità e sponsorizzazione o quanto possa favorire un miglioramento dell’Associazione.
3. Convocazione e validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. La convocazione non richiede specifiche formalità.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammesso intervenire rilasciando delega ad altro consigliere.
Le deliberazioni del Consiglio devono essere trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi lo ha validamente sostituito, e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
4. Decadenza e sostituzione
Qualora un componente del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per altra causa, cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea dei Soci; in caso di parità vale il primo sorteggiato.
Decade dal Consiglio Direttivo il socio che, dopo tre assenze consecutive non giustificate dal Presidente, non partecipa alla riunione successiva.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando:
- l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario (consuntivo) ed il bilancio preventivo;
- qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Fino alla sua sostituzione il Consiglio Direttivo decaduto svolge la gestione ordinaria e si occupa degli affari urgenti dell’Associazione non altrimenti differibili.
ARTICOLO 15 - Il Presidente
Il Presidente sovrintende al regolare funzionamento dell’Associazione. Egli coordina le differenti funzioni degli organi sociali al fine di raggiungere lo scopo associativo, compie tutti gli atti non espressamente riservati alle attribuzioni dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo. Al Presidente è attribuita la legale rappresentanza dell’Associazione.
1. Elezione
Il Presidente dell’Associazione è scelto tra gli associati e viene eletto dall’Assemblea generale riunita in seduta ordinaria.
2. Attribuzioni
Il Presidente, in particolare, assolve i seguenti compiti:
- provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione;
- convoca e presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo dando esecuzione alle deliberazioni dello stesso;
- firma gli atti e ne delega la firma.
In caso d’urgenza, il Presidente dispone su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Dette deliberazioni dovranno essere poi ratificate dal Consiglio nella prima adunanza successiva.
In caso di temporanea assenza o impedimento, il Presidente può delegare in tutto od in parte le sue funzioni o i suoi poteri al Vice Presidente. Egli può altresì dare mandato ad uno o più Consiglieri per l’esecuzione di taluni specifici affari riconducibili alle proprie attribuzioni oppure alle delibere che è chiamato ad attuare.
ARTICOLO 16 – il Vice Presidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
ARTICOLO 17 - Il Segretario/Tesoriere
Il Segretario/Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l’amministrazione dell’Associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Il Segretario/Tesoriere può essere nominato dal Consiglio anche tra Soci non facenti parte del Consiglio stesso.
La carica può essere assunta anche dal Presidente o dal Vice Presidente.
ARTICOLO 18 - Esercizio Sociale e Rendiconto
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, oltre ad una relazione Tecnico-Sportiva da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico–finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati, con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ARTICOLO 19 – Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
- da beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell' Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da Soci, dai privati o da Enti;
Le entrate dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
- dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
- dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione od ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- dagli introiti derivanti dalla eventuale gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai Soci dell'Associazione sportiva, nonché dalla vendita ai Soci di materiale e abbigliamento sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva.
ARTICOLO 20 - Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle singole Federazioni (FIHP, FIP, FIPAV, FIJLKAM, FIDS, FGdI) e comunque dalla F.S.N. o E.P.S. per le discipline di appartenenza.
In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Padova (PD).
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà sede in Padova (PD) e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.
Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla FIHP, FIP, FIPAV, FIJLKAM, FIDS, FGdI e comunque dalla F.S.N. o dall’E.P.S. per le relative discipline di appartenenza di cui alla prima parte del presente articolo.
ARTICOLO 21 - Scioglimento dell'Associazione
Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'Associazione, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei Soci per deliberare lo scioglimento secondo le procedure dell’art. 13, punti 2 e 5 del presente statuto.
Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 22 – Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FIHP, FIP, FIPAV, FIJLKAM, FIDS, FGdI e comunque della F.S.N. o E.P.S. per le relative discipline di appartenenza e in subordine le norme degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I o le Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva alle quali l’Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.
Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione in contrasto con esso.
Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Generale dei Soci del 10 dicembre 2009.